Vero potere al popolo, i referendum e le loro conseguenze
Tra poco più di un mese, il 22 e 23 marzo, andremo a votare per il referendum sulla giustizia. Sui social, nei talk show, nei bar, tutti ne parlano.
Ma quanti sanno davvero che tipo di referendum è?
Sembra una domanda banale. Non lo è affatto. Perché nel nostro ordinamento esistono diversi strumenti referendari, ma quando si parla di referendum nazionali le categorie principali sono due: quello costituzionale e quello abrogativo. Hanno regole diverse, logiche diverse e conseguenze diverse. E confonderli significa non capire fino in fondo cosa ci viene chiesto.
Partiamo dalle basi.
REFERENDUM COSTITUZIONALE (art. 138 Cost.)
- Cosa fa
Conferma o respinge una modifica della costituzione.
- Quorum: NO
Non serve raggiungere alcuna soglia di partecipazione. Chi prende più voti vince, anche se vota solo il 10% degli italiani.
- Come si vota
Sì per confermare la riforma.
No per respingerla.
REFERENDUM ABROGATIVO (art. 75 Cost.)
Cosa fa
Cancella in tutto o in parte una legge ordinaria già in vigore
Non può riguardare:
- leggi tributarie e di bilancio
- leggi di amnistia e indulto
- leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali
Quorum: SI
È necessario che partecipi la maggioranza degli aventi diritto al voto (50% + 1). Se il quorum non viene raggiunto, il referendum non è valido e la legge resta in vigore.
Come si vota
Sì per abrogare la norma.
No per mantenerla.

Quando li abbiamo usati
I referendum costituzionali nella storia repubblicana sono stati pochi: solo 4, di cui 2 respinti e 2 approvati
1. 2001 – Riforma del Titolo V: maggiore autonomia e potere alle regioni, proposta dal centrosinistra e approvata con il 64,2% di Sì

2. 2006 – Riforma Berlusconi-Bossi: revisione in senso federalista e introduzione premierato, proposta dal centrodestra e respinta con il 61,3% di No
3. 2016 – Riforma Renzi-Boschi: superamento del bicameralismo, modifica del Titolo V ecc, proposta dal centrosinistra e respinta con il 59,1% di No

4. 2020 – Riduzione del numero dei parlamentari: da 945 a 600, ideato dal governo Conte I, portata avanti dal Conte II e approvata con il 69,9% di Sì
I referendum abrogativi sono stati molto più numerosi, 77.
Alcuni esempi:
- 1981 – Referendum sull’aborto: le proposte di abrogazione non passarono
- 2011 – Acqua pubblica, nucleare e legittimo impedimento: quorum raggiunto, norme abrogate
- 2016 – Trivellazioni in mare: mancato quorum
- 2022 – Cinque referendum sulla giustizia: mancato quorum (affluenza 20,9%)
Nel complesso, dei 77 referendum abrogativi proposti, ben 38, quindi praticamente la metà, non ha raggiunto il quorum. In questi casi l’interesse della popolazione e la partecipazione al voto sono decisivi per il successo dell’iniziativa.
E il referendum sulla giustizia del 22-23 marzo?
Si tratta di un referendum costituzionale.
Questo significa che:
- Non servirà il quorum
- Si voterà Sì per confermare la riforma
- Si voterà No per respingerla
E il futuro referendum sul premierato?
Anche in questo caso, come in quello della giustizia, si tratterà di un referendum costituzionale, con tutti gli elementi di cui sopra.